IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI SILVANA SAGUTO  IL 15 NOVEMBRE 2010 





...... .condivise sul punto le osservazioni dell'opponente sia in ordine alla ILLEGITTIMITA' della PARTECIPAZIONE del 





SINDACO alla C.E.C. sia alla mancata astensione da parte 


della stessa dal prendere parte alla DISCUSSIONE sino alla VOTAZIONE di delibere riguardanti gli INTERESSI propri nonchè di PARENTI o di affini fino al 4° grado.......
















......a cui vanno aggiunti altresì i rilievi della  CONSULENZA disposta dal P.M. che ha affermato la ILLEGITTIMITA' della CONCESSIONE edilizia relativa  all'abitazione del RISO sita all'interno del piano di  lottizzazione "LA PALOMA" .........










......Dispone che il P.M. formuli, entro dieci giorni,  l'IMPUTAZIONE dei confronti di RISO NAPOLEONEPORTOBELLO GASPARE in ordine ai REATI di cui agli  art 323 e 328 c.p........
















CONSIGLIO COMUNALE 10 MARZO 2008













licenza edilizia rilasciata

6 giugno 2006






....vi faccio pagare i danni morali......vi arriverà la parcella dell'avvocato perchè i soldi dei miei figli non si toccano.... vi dovete dimettere perchè la mozione di sfiducia nei miei confronti è stat respinta dal TAR ed avete procurato un danno al Comune... avete speculato con il PRG e ve la vedete con la Procura .... avete girato con le carte del PRG ed ora i cittadini vengono a ringraziarvi.... Urlando forte e chiaro CONTRO.. :  " Se mi denunci ti faccio saltare in aria Ti faccio vedere chi sono io" La coerenza politica non abita nelle loro coscienze, come dimostrano anche diversi atti che hanno approvato a colpi di maggioranza e che il tempo implacabile valuterà........di valutare se fossero esistiti i presupposti per richiedere un risarcimento danni morali per calunnia e diffamazione sia per me che per il Vice Presidente del Consiglio.......



" salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazioni di norme di legge o regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità"



















sabato 18 agosto 2012

GLI ATTI PER CONOSCERE L'ILVA E LE RAGIONI DELL'INCREDIBILE TRAGEDIA DI UNA CITTA' prima parte

GLI ATTI PER CONOSCERE L'ILVA E LE RAGIONI DELL'INCREDIBILE TRAGEDIA DI UNA CITTA' prima parte
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L’incredibile e drammatica vicenda dell’ILVA di Taranto, sulla quale si è abbattuta come una calamità l’onda enorme della retorica, merita - a parere di Sudcritica - di essere annotata anche dal solo punto di vista documentale dal momento che tra poco tutto si impantanerà nei compromessi opportunistici e liquidatori, sulla pelle, come sempre, dei lavoratori e dei cittadini di Taranto e non solo.Il documento che pubblichiamo è l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto Parizia Todisco con la quale alcune aree particolarmente significative dell’Ilva sono state sottoposte a sequestro preventivo. Il documento è importante e complesso. Buon partito è quello di pubblicarlo per parti. Bisogna che chi vuole discutere onestamente della vicenda si attenga al dovere di una informazione precisa e, appunto, documentale. Pubblichiamo, qui, la prima parte. Il tema è: quali sono le persone sottoposte ad indagini e per quali reati? Non è cosa da poco, come si vedrà. Si segnala, per la sua imponenza di significato non solo giuridico e procedimentale ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale e infine politico, che i reati sono attribuiti agli indagati come commessi dal 1995 ad oggi. Si tratta, insomma, di fatti conosciuti anche formalmente da almeno dodici anni. Sudcritica
DECRETO DI
SEQUESTRO PREVENTIVO
- art. 321 c.p.p. -
Il Giudice per le indagini preliminari Esaminata la richiesta di sequestro preventivo avanzata ex art. 321 c.p.p. il 29.06.2012 dai Pubblici Ministeri dott. Francesco Sebastio - Procuratore della Repubblica, dott. Pietro Argentino - Procuratore Aggiunto, dott. Mariano Evangelista Buccoliero e d.ssa Giovanna Cannarile - Sostituti Procuratori della Repubblica, tutti in servizio alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale di Taranto, con riferimento alle seguenti aree dell’ILVA. s.p.a. di Taranto e degli impianti e materiali ivi esistenti: Area Parchi, Area Cokerie, Area Agglomerato, Area Altoforno, Area Acciaieria, Area GRF , richiesta avanzata nell’ambito del procedimento in epigrafe indicato, avviato neiconfronti di: 
1. RIVA Emilio (Presidente C.d.A. ILVA sino al 19.05.2010)
2. RIVA Nicola (Presidente C.d.A. ILVA dal 19.05.2010 ed in precedenza Consigliere e Consigliere delegato)
3. CAPOGROSSO Luigi (direttore dello stabilimento ILVA)
4. ANDELMI Marco (capo area parchi dal 27.04.2007 ed in corso); 
5. CAVALLO Angelo (capo area agglomerato dal 27.04.2007 ed in corso)
6. DIMAGGIO Ivan (capo area cokerie dall’08.04.2003 ed in corso e dal 9.02.2012 ruolo condiviso con altro responsabile); 
7. DE FELICE Salvatore (capo area acciaieria/1 dall’8.04.2003 e capo area acciaieria/2 dal 28.10.2009 – capo area GRF dal 27.04.2007 ed in corso);

in ordine ai seguenti fatti-reato:
RIVA Emilio, RIVA Claudio, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D’ALO’ Salvatore: a) artt. 81, 110 c.p.; 24, 25 D.P.R. n. 203/1988; 256, 279 D.L.vo 152/06 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, realizzavano con continuità e non impedivano una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive nocive in atmosfera in assenza di autorizzazione, emissioni derivanti dall’area parchi, dall’area cokeria, dall’area agglomerato, dall’area acciaieria, nonché dall’attività di smaltimento operata nell’area GRF e dalle diverse “torce” dell’area acciaieria a mezzo delle quali (torce) smaltivano abusivamente una gran quantità di rifiuti gassosi. Tutte emissioni che si diffondevano sia all’interno del siderurgico, ma anche nell’ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute pubblica [capo così precisato ed integrato, in fatto, dai PP.MM. con nota del 12.07.2012]. In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza. RIVA Emilio, RIVA Claudio, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D’ALO’ Salvatore: b) artt. 110, 434 comma primo e secondo c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, nella gestione dell’ILVA di Taranto operavano e non impedivano con continuità e piena consapevolezza una massiva attività di sversamento nell’aria – ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso. In particolare, IPA, benzo(a)pirene, diossine, metalli ed altre polveri nocive determinando gravissimo pericolo per la salute pubblica e cagionando eventi di malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri vicino il siderurgico. In Taranto-Statte dal 1995 e sino alla data odierna. RIVA Emilio, RIVA Claudio, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D’ALO’ Salvatore c) artt. 110, 437 comma 1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, omettevano di collocare e comunque omettevano di gestire in maniera adeguata, impianti ed apparecchiature idonee ad impedire lo sversamento di una quantità imponente di emissioni diffuse e fuggitive in atmosfera, nocive per la salute dei lavoratori, emissioni derivanti dall’area parchi, dall’area cokeria, dall’area agglomerato, dall’area acciaieria, nonché dall’attività di smaltimento operata nell’area GRF. Tutte emissioni che si diffondevano sia all’interno del siderurgico, ma anche nell’ambiente urbano circostante con grave pericolo per la salute dei lavoratori che subivano altresì eventi di danno alla salute stessa. In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza. 

RIVA Emilio, RIVA Claudio, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D’ALO’ Salvatore d) artt. 110, 439 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, attraverso l’attività di sversamento delle sostanze nocive di cui ai precedenti capi di imputazione, provocavano e non impedivano la contaminazione dei terreni ove insistevano diverse aziende agricole locali, in tal guisa cagionando l’avvelenamento da diossina di circa 2.271 capi di bestiame destinati all’alimentazione diretta e indiretta con i loro derivati, a seguito dell’attività di pascolo esercitata nelle suddette aziende. Capi di bestiame poi abbattuti perché contaminati da diossina e PCB e pericolosi per la salute umana. 

In Taranto - Statte dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza. RIVA Emilio, RIVA Claudio, CAPOGROSSO Luigi, ANDELMI Marco, CAVALLO Angelo, DIMAGGIO Ivan, DE FELICE Salvatore, D’ALO’ Salvatore e) artt. 81 comma 1 - 110 - 674 - 639 comma 2 e 3, e 635 comma 1 e 2 n. 3) c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di cui sopra, provocavano e comunque non impedivano, omettendo di adottare gli opportuni accorgimenti, continui e permanenti sversamenti nell’ambiente circostante di minerali e polveri riconducibili ai materiali depositati presso i Parchi Minerali ILVA e/o aree di produzione ubicate all’interno dello stabilimento, nonché alle aree cokeria, agglomerato, altoforno, acciaieria e GRF, tali da offendere, imbrattare e molestare persone, in considerazione di una esposizione continua e giornaliera, nonché da deturpare, imbrattare e danneggiare, sia dal punto di vista strutturale che del ridotto valore patrimoniale-commerciale conseguente all’insalubre ambiente inquinato, decine di edifici pubblici e privati di cui alle denunce in atti (come da elenco allegato), tutti ubicati nel Quartiere Tamburi del Comune di Taranto e nelle immediate vicinanze dello stabilimento siderurgico (cimitero, giardini e parchi pubblici, impianti sportivi, strade, private abitazioni, ecc.). Con l’aggravante di danno arrecato ad edifici pubblici o destinati all’esercizio di un culto. In Taranto dal 1995, sino alla data odierna e con permanenza.
La seconda parte, di prossima pubblicazione, avrà per tema: “Il materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini, tra cui le perizie chimico ambientale e medico-epidemiologica svolte in sede di incidente probatorio.”


Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Agosto 2012 16:54
ILVA seconda parte. LE PROVE DEL DISASTRO   PDF Stampa E-mail
Scritto da Redazione
Lunedì 06 Agosto 2012 17:37


TRATTATIVA       



IL SEQUESTRO SECONDA PARTE DEL PROVVEDIMENTO DEL GIP 


Il materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini, tra cui le perizie chimico-ambientale e medico-epidemiologica svolte in sede di incidente probatorio. L’impianto probatorio che sorregge la richiesta di misura cautelare reale in esame risulta di tale solidità, consistenza e chiarezza da imporre con assoluta cogenza, a fronte delle evidenti esigenze di prevenzione di cui all’art. 321 comma 1 c.p.p. rese non più eludibili dalla gravissima situazione di emergenza ambientale e sanitaria accertata nel corso delle indagini, il sequestro delle seguenti aree dell’ILVA. s.p.a. di Taranto e degli impianti e materiali ivi esistenti: Area Parchi, Area Cokerie, Area Agglomerato, Area Altoforno, Area Acciaieria e Area GRF (Gestione Rottami Ferrosi), misura la cui indispensabilità ed urgenza appaiono incontrovertibili. Riservando al prosieguo della presente analisi l’approfondimento del composito e ponderoso materiale acquisito nel corso delle indagini – alle quali hanno dato impulso, tra l’altro, numerosissimi esposti e denunce di privati cittadini e rappresentanti di associazioni ambientaliste (v. faldone n. 6 nonché faldoni nn. 2bis, 3bis, 4bis, 5bis, 6bis, 7bis, 8bis, 9bis, 10bis e 11bis), nonché esposti di enti pubblici (tra i quali va segnalato quello, corredato di documentazione, presentato il 24.05.2010 dal sindaco di Taranto dottor Ippazio Stefano ed inserito nel faldone n. 4) , va precisato che detto materiale è integrato essenzialmente: - dagli accertamenti svolti, d’iniziativa o su delega dell’A.G., da organi pubblici tra cui, a far data dal 2007, l’A.R.P.A. Puglia [Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente, Organo Tecnico della Regione Puglia istituito e disciplinato con Legge Regionale 22 gennaio 1999 n. 6, così come modificata dalla Legge Regionale 4 ottobre 2006 n. 27, preposto all’esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, come individuate dall’art. 4 della legge istitutiva, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività; è presente in ogni provincia con i suoi Dipartimenti Ambientali Provinciali (DAP)], nonché dalla A.S.L., dall’Ispettorato del Lavoro e dalla Questura di Taranto (v. faldoni nn. 2, 3 e 4); - dagli esiti, di estrema rilevanza, delle indagini condotte dai Carabinieri del N.O.E. (Nucleo Operativo Ecologico) di Lecce (v. faldone n. 4); - dagli accertamenti tecnici dei consulenti del P.M., ed in particolare: - dalla consulenza svolta, nel procedimento n. 8496/99 R.G.N.R. e n. 6252/01 Reg. Trib. - [trattasi del processo a carico di QUARANTA Giancarlo, ZIMBARO Salvatore, CAPOGROSSO Luigi e RIVA Emilio, definito in primo grado con sentenza n. 2110/02 del 15.07.2002 del Giudice monocratico di Taranto dott.ssa Lucia De Palo, di cui si dirà più avanti sub C), divenuta irrevocabile nel 2005; copia della relazione di detta consulenza (agli atti del fascicolo dibattimentale di quel processo) è stata acquisita nel procedimento riunito n. 4508/09 R.G.N.R.] - , dai dottori Michele Conversano, Ermanno Corbo, Onofrio Lattarulo e ing. Francesco Di Francesco (v. relazione di consulenza presentata il 31.01.2000 ed allegati, nel faldone n. 1bis, pagg. 4/164); - dalla consulenza svolta, nel procedimento riunito n. 4508/09 R.G.N.R. (avviato per ireati di cui agli artt. 674 e 635 c.p. a seguito di numerosissime denunce-querele di privati cittadini), dai dottori Michele Conversano, Ermanno Corbo, Vito Balice e ing. Francesco Di Francesco (v. relazione di consulenza depositata il 25.05.2011, nel faldone n. 1bis, pagg. 295/342 ed atti allegati); - dalla consulenza svolta, nel procedimento riunito n. 938/10 R.G.N.R., dai dottori Roberto Primerano, Lorenzo Liberti e Filippo Cassano (v., nel faldone n. 7, relazione di consulenza depositata il 4.08.2009 e relazione integrativa redatta dagli stessi consulenti e depositata il 28.07.2010); - da varie sentenze penali emesse a far data dal 1998 nei confronti dei vertici dell’ILVA s.p.a. di Taranto ovvero di suoi dirigenti (v. sentenze acquisite in copia ed inserite nel faldone n. 1). Trattasi, in particolare, di: 

A) sentenza n. 2247/98 del 6.07.1998 divenuta irrevocabile il 27.10.99, con la quale il Pretore di Taranto dottor Marcello Barbanente dichiarava MUNI Nicola (direttore dello stabilimento ILVA s.p.a. dal marzo 1993 fino al maggio 1995) colpevole del reato di cui all’art. 674 c.p., “perché, nella qualità di responsabile dello stabilimento ILVA s.p.a., consentiva e non impediva permanenti sversamenti nell’area circostante lo stabilimento, e di notevoli dimensioni, di grossi quantitativi di polveri di minerali atti ad offendere, imbrattare e molestare le persone. In Taranto, dal marzo 1993 in poi”; 

B) sentenza n. 410/99 del 19.02.99 del Pretore di Taranto dottor Genantonio Chiarelli (poi riformata dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, che assolveva MUNI Nicola e SALVATORE Ettore dal reato di danneggiamento, per insussistenza del fatto, ed annullata senza rinvio nei confronti del SALVATORE limitatamente al reato di cui all’art. 18 comma II e III legge 319/1976, perché estinto per prescrizione), divenuta irrevocabile nei confronti del MUNI il 20.09.2000 e del SALVATORE il 20.03.2001, giudicati (unitamente a Liscio Claudio e Lalinga Angelo, quali responsabili dei servizi di depurazione presso l’ILVA, assolti dal Pretore per non avere commesso il fatto), per i seguenti reati: a) reato di cui all’art. 21 comma 2° e 3° L. 10.05.76 n. 319, “perché … consentivano e non impedivano scarichi di liquami provenienti da alcuni reparti dello stabilimento nel canale principale di deflusso n. 1 e, attraverso questo, in mare, contenenti concentrazioni di metalli pesanti superiori ai limiti consentiti: dal reparto scarico depurazione gas coke: 600 mg/l di piombo; dal reparto scarico granulazione loppa: 600 mg/l di piombo; dal reparto drenaggi OCM: 260 mg/l di piombo (limite consentito: 200/mg/l)”; b) reato di cui agli artt. 635 n. 3 in relazione all’art. 625 n. 7 c.p., “perché … consentivano e non impedivano lo scarico in mare dei liquami provenienti dallo stabilimento ILVA, che contenevano concentrazioni di metalli e sostanze chimiche che, pur non superando, singolarmente, i limiti di legge, producevano, nel loro complesso, un concreto e negativo effetto di accumulo negli organismi vegetali ed animali e nei fondali, con ciò danneggiando un’ampia zona del Mar Grande. In Taranto – Mar Grande, con continuità ed accertato fino al mese di maggio 1996 sub a) e fino al mese di ottobre 1996 sub b), e per i periodi di effettivo svolgimento delle indicate funzioni …” (il Pretore di Taranto dichiarava MUNI Nicola e SALVATORE Ettore colpevoli del reato di cui al capo b), ed il SALVATORE anche del reato di cui al capo a), dal quale, invece, assolveva il MUNI); 

C) sentenza n. 2110/02 del 15.07.2002 del Giudice monocratico di Taranto dott.ssa Lucia De Palo, nel processo a carico di QUARANTA Giancarlo, ZIMBARO Salvatore, CAPOGROSSO Luigi e RIVA Emilio, imputati: a) del reato di cui all’art. 674 c.p., “perché, nelle rispettive qualità di dirigenti del reparto parchi minerali dello stabilimento ILVA s.p.a. (i primi due), di direttore dello stabilimento (il terzo) e di amministratore delegato della indicata società (il quarto), e quindi nell’ambito delle rispettive competenze, provocavano e non impedivano, omettendo di adottare gli opportuni accorgimenti e di installare le necessarie opere provvisionali, continui e permanenti sversamenti di polveri di minerali accatastati nella zona dei parchi minerali dello stabilimento, polveri contenenti sostanze atte a molestare, offendere ed imbrattare le persone residenti nell’abitato del vicino comune di Taranto e, in particolare, quelle residenti del quartiere Tamburi”; b) del reato di cui all’art. 13 comma quinto D.P.R. 24.5.88 n. 203, “perché nelle indicate loro qualità, omettevano di adottare tutte le misure tecniche e provvisionali necessarie per evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni polverose provenienti dalla zona dei parchi minerali dello stabilimento ILVA, che interessavano la popolazione del vicinissimo centro abitato di Taranto. In Taranto dall’epoca delle denunce … in poi e con continuazione e permanenza fino alla data odierna”. Il Giudice monocratico di Taranto dichiarava gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, subordinando ex art. 165 c.p. la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena “alla eliminazione, ad opera degli stessi imputati, delle conseguenze dannose e pericolose dei reati, mediante realizzazione della produzione attraverso la migliore tecnologia disponibile per il contenimento dell’emissione molesta ovvero mediante l’adozione di qualunque altro sistema utile al conseguimento di tale scopo, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza” ed ordinando la confisca dell’area denominata “Parchi Minerali” che era stata sottoposta a sequestro; 

D) sentenza n. 372/04 del 10.06.2004 della Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, la quale, parzialmente riformando la sentenza sub C), appellata da tutti gli imputati, assolveva il QUARANTA e lo ZIMBARO dai reati loro ascritti, per non avere commesso il fatto, riduceva la pena inflitta a RIVA Emilio e sostituiva la pena detentiva inflitta al RIVA e al CAPOGROSSO con quella pecuniaria di specie corrispondente, eliminando nei loro confronti la sospensione condizionale della pena. Confermava, nel resto, la sentenza [sub C)] impugnata, in particolare la confisca dell’area parchi minerali dell’ILVA s.p.a.; 

E) sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 38936 del 28.09.2005, depositata il 24.10.2005, che annullava senza rinvio la sentenza sub D) “nei soli punti della disposta confisca e della condanna di Emilio RIVA e Luigi CAPOGROSSO al risarcimento dei danni in favore della Legambiente della Puglia, costituitasi parte civile”, rigettando nel resto i ricorsi proposti dal RIVA e dal CAPOGROSSO avverso detta sentenza; 

F) sentenza n. 408/07 del 12.02.07 del Giudice monocratico di Taranto dottor Martino Rosati, nel processo a carico di RIVA Emilio, CAPOGROSSO Luigi, PENSA Roberto, RIVA Claudio, MORONI Alfredo ed ELEFANTE Domenico, imputati: RIVA Emilio - CAPOGROSSO Luigi - PENSA Roberto A) del reato di cui agli artt. 110, 437 c.p., perché, nelle rispettive qualità di presidente del C.d.A. dell'ILVA S.p.A. (il RIVA), di direttore dello stabilimento di Taranto (il CAPOGROSSO) e di dirigente responsabile del reparto cokerie (il PENSA), nell'ambito delle rispettive competenze, omettevano di dotare le batterie del reparto cokerie aventi n. 3-4-5-6, di tutte le apparecchiature necessarie per evitare la dispersione, nei luoghi di lavoro e nelle aree circostanti, di fumi, gas, vapori e polveri di lavorazione, onde prevenire la possibilità di disastri, infortuni e malattie consequenziali in danno dei lavoratori addetti e, comunque,operanti nella zona, il tutto anche in relazione alla specifica normativa a tutela dei lavoratori (D.P.R. 547/55, 303/515) e dell'ambiente (art.674, c.p., e D.P.R. 203/88) e pure essendo consapevoli che la mancata adozione delle misure di cui sopra aggravava il rischio di infortuni, così come previsto dal "documento sulla valutazione dei rischi" approvato dalla stessa ILVA S.p.A.; 

B) dei reati di cui agli artt. 110 c.p.; 20 e 21 D.P.R. 19/03/1956 n. 303, perché, nell'ambito delle rispettive competenze, omettevano di munire le batterie del reparto cokerie aventi nr. 3-4-5-6 di appropriati dispositivi onde evitare la dispersione di gas, vapori e polveri nel luogo di lavoro e, comunque, di impedirne lo sviluppo e la diffusione. In Taranto, a decorrere dalla data di assunzione delle loro funzioni, con permanenza, fino al settembre 2002 (epoca di disattivazione dell'impianto); 

C) del reato di cui all'art. 650 c.p., per avere, nelle qualità sopra indicate, omesso di ottemperare all'ordinanza del sindaco del Comune di Taranto emessa in data 22/05/2001, con la quale - per ragioni di tutela della salute pubblica - veniva ordinata l'immediata sospensione dell'esercizio delle batterie 3-4-5-6 della cokeria. In Taranto dal 22/05/2001 fino al settembre 2002 (epoca di disattivazione dell'impianto); RIVA Emilio - RIVA Claudio - CAPOGROSSO Luigi - PENSA Roberto 

D) del reato di cui all'art. 674 c.p., perché, nelle rispettive qualità, il primo di presidente ed amministratore delegato dell'ILVA Lamiere e Tubi e ILVA S.p.A., il secondo di amministratore delegato, il terzo di direttore di stabilimento ed il quarto di responsabile del reparto cokerie, consentivano o comunque non impedivano permanenti emissioni - all'interno dello stabilimento siderurgico ILVA e nelle zone circostanti dell'abitato cittadino, in particolare nel quartiere "Tamburi" - di grossi quantitativi di polveri minerali e gas (IPA, benzene) atti ad offendere, imbrattare e molestare le persone. In Taranto accertato il 10/7/2000, con condotta permanente. 

E) del reato di cui all' art. 25, commi 3° e 4°, D.P.R. n.203/88, perché, nelle rispettive qualità di cui al precedente capo, nell'esercizio dell'impianto ILVA di Taranto non rispettavano i valori di emissione (con riferimento alle polveri totali sospese) stabiliti direttamente dalla normativa, determinando altresì il superamento dei valori-limite di qualità dell'aria. In Taranto accertato il 10/7/2000 con condotta permanente. 

F) del reato di cui agli artt. 81, 635, comma 2° n.3 c.p., in relazione all'art.625 n. 7) c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle predette qualità ed attraverso la condotta descritta al capo D), imbrattavano e quindi deterioravano gli arredi urbani e gli edifici pubblici (strade, cimiteri) del Comune di Taranto. In Taranto fino al 10/7/2000. Con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale per RIVA Emilio e CAPOGROSSO Luigi. MORONI Alfredo e ELEFANTE Domenico 

G) del reato di cui all’art. 674 c.p., perché, nelle rispettive qualità, il primo di amministratore delegato dell'AGIP S.p.A., il secondo di direttore di stabilimento dal gennaio 1998, consentivano o comunque non impedivano permanenti emissioni - all'interno dello stabilimento AGIP e nelle zone circostanti dell'abitato cittadino, in particolare nel quartiere "Tamburi" - di grossi quantitativi di polveri minerali e gas (IPA, benzene) atti ad offendere, imbrattare e molestare le persone. In Taranto, accertato il 10.07.2000, con condotta permanente 

H) del reato di cui all'art. 25, commi 3° e 4°, D.P.R. n.203/88, perché, nelle rispettive qualità di cui al precedente capo, nell'esercizio dell'impianto di raffineria AGIP di Taranto non rispettavano i valori di emissione (con riferimento alle polveri totali sospese) stabiliti direttamente dalla normativa, determinando altresì il superamento dei valori-limite di qualità dell'aria. In Taranto accertato il 10/7/2000 con condotta permanente. 

I) del reato di cui agli artt. 81, 635, comma 2°, n. 3) c.p., in relazione all'art. 625, n. 7) c.p., perché, nelle qualità di cui al precedente capo H), con più azioni esecutive del medesimodisegno criminoso, nelle predette qualità ed attraverso la condotta sopra descritta,imbrattavano e quindi deterioravano gli arredi urbani e gli edifici pubblici (strade, cimiteri)del comune di Taranto.

In Taranto fino al 10/7/2000. Con tale sentenza il Giudice monocratico di Taranto assolveva l’amministratore delegato (MORONI) ed il direttore (ELEFANTE) dell’impianto di raffineria AGIP s.p.a. di Taranto dai reati di cui ai capi H), per insussistenza del fatto, ed I), per non avere commesso il fatto, e dichiarava estinto per prescrizione il reato agli stessi contestato al capo G). 

Per quanto riguarda, invece, i vertici aziendali ed i dirigenti dell’ILVA, dichiarava estinta la contravvenzione di cui al capo B) ed assolveva i RIVA, il CAPOGROSSO ed il PENSA dal reato di cui al capo E), per insussistenza del fatto, ed il PENSA anche dai reati di cui ai capi A) e C), per non avere commesso il fatto; condannava, per contro, i predetti imputati dell’ILVA s.p.a. per i restanti reati, dichiarando RIVA Emilio e CAPOGROSSO Luigi interdetti dall’industria esercitata ed incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione, per la durata delle pene principali loro rispettivamente irrogate. 

Con sentenza del 10.10.2008 (divenuta definitiva il 5.01.2010 per PENSA Roberto e RIVA Claudio), la Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza sub F), dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui ai capi C), D), E) e F), ed assolveva PENSA Roberto dal reato di cui al capo D) e RIVA Claudio dai reati di cui ai capi i di cui ai capi D) e F), per non avere commesso il fatto. Confermava, nel resto, l’impugnata sentenza sub F). - E’ stata acquisita, inoltre, copia della relazione di perizia eseguita su incarico del g.i.p. in sede di incidente probatorio (periti ing. Giovanni Carbotti, prof. Michele Quarto, dott.ssa Maria Spartera, dottor Giuseppe Viviano e dottor Giovanni Ziemacki), facente parte del fascicolo del dibattimento nel processo definito in primo grado con la predetta sentenza n. 408/07 del 12.02.2007 [sub F)]. - Infine, è agli atti del procedimento una copia della motivazione della sentenza emessa il 13.02.2012 dai giudici del Tribunale di Torino – I Sezione Penale, nel processo per la nota vicenda Eternit (in cui Schmidheiny Stephan e De Cartier De Marchienne Louis, responsabili della gestione delle società Eternit, sono imputati dei reati di cui agli artt. 437 comma 1 e 2 c.p. e 434 c.p.). Di fondamentale importanza, le risultanze delle due perizie – chimico-ambientale e medico-epidemiologica – svolte, con le forme dell’incidente probatorio richiesto Procura della Repubblica presso questo Tribunale (v. ordinanze rese da questo g.i.p. il 27.10.2010 e l’01.06.2011), nell’ambito dei procedimenti riuniti nn. 938/10 e 4868/10 R.G.N.R. a carico di RIVA Emilio, RIVA icola, CAPOGROSSO Luigi, CAVALLO Angelo e DIMAGGIO Ivan (v. atti inseriti nei faldoni nn. 8 e 9). Deve subito rappresentarsi che le predette perizie assunte con l’incidente probatorio sono pienamente utilizzabili, in questa fase procedimentale, anche nei confronti di quegli indagati – trattasi di ANDELMI Marco, DE FELICE Salvatore e D’ALO’ Salvatore – i cui difensori non hanno partecipato all’assunzione delle predette prove. Invero, la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che “le prove assunte con l'incidente probatorio sono sempre e comunque utilizzabili ai fini dei provvedimenti da adottare nel corso delle indagini preliminari, senza alcun limite soggettivo, mentre nel dibattimento sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione, secondo il dettato dell'art. 403 c.p.p. (Fattispecie in tema di misure cautelari personali: perizia, disposta con le forme dell'incidente probatorio nei confronti di alcuni indagati, è stata ritenuta utilizzabile nei confronti di altri, desumendosi da essa indizi di colpevolezza)” (Cass. Sez. V, sent. n. 299 del 27.01.1993, dep. 29.03.1993, imp. Prost). Con riferimento, poi, ad altra specifica questione procedurale, la Cassazione ha ribadito che “le inutilizzabilità estensibili alla fase cautelare … sono soltanto quelle richiamate, con elencazione tassativa, dall’art. 273 comma primo bis c.p.p.(Cass. Sez. II, sent. n. 10724 del 25.02.2011, dep. 16.03.2011, imp. Castaldo De Stefano). Nella motivazione della sentenza si legge, tra l’altro: “…(Non si può giustificare) … un'estensione analogica dell'elenco di cui all'art. 273 c.p.p., comma 1 bis per ottenere quella tendenziale applicazione anche alla fase cautelare dell'intero corpus delle norme in materia di inutilizzabilità (come sollecitato dalla difesa): vi osta il carattere tassativo dell'inutilizzabilità, che colpisce solo le prove vietate dal codice di rito e non le eventuali irregolarità nell'assunzione di quelle consentite. 

Nessun precedente arret di questa S.C. ha mai statuito una generale estensione, anche alla sede cautelare, dell'intero regime delle inutilizzabilità fisiologiche previste per il dibattimento …”. In particolare, ai periti dottori Mauro Sanna (chimico industriale), Rino Felici (laureato in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, funzionario presso l’A.R.P.A. Lazio), Nazzareno Santilli (ingegnere chimico, funzionario presso l’I.S.P.R.A.) e Roberto Monguzzi (chimico), veniva affidato l’incarico di accertare (v. verbale di udienza dell’08.11.2010): 

1. se dallo stabilimento Ilva s.p.a. si diffondano gas, vapori, sostanze aereiformi e sostanze solide (polveri ecc.), contenenti sostanze pericolose per la salute dei lavoratori operanti all'interno degli impianti e per la popolazione del vicino centro abitato di Taranto e, eventualmente, di altri viciniori, con particolare, ma non esclusivo, riguardo a Benzo(a)pirene, Ipa di varia natura e composizione nonché Diossine, Pcb, Polveri di minerali ed altro; 

2. se i livelli di Diossina e Pcb rinvenuti negli animali abbattuti, appartenenti alle persone offese indicate nell’ordinanza ammissiva dell’incidente probatorio del 27.10.2010, e se i livelli di Diossina e Pcb accertati nei terreni circostanti l'area industriale di Taranto, siano riconducibili alle emissioni di fumi e polveri dello stabilimento ILVA di Taranto; 

3. se all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto siano osservate tutte le misure idonee ad evitare la dispersione incontrollata di fumi e polveri nocive alla salute dei lavoratori e di terzi; 

4. se i valori attuali di emissione di Diossine, Benzo(a)pirene ed Ipa di varia natura e composizione, Pcb, polveri minerali ed altre sostanze ritenute nocive per la salute di persone ed animali nonché dannose per cose e terreni (sì da alterarne struttura e possibilità di utilizzazione), siano conformi o meno alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore

5. [se la pericolosità delle singole sostanze, considerando queste nel loro complesso e nella loro interagibilità, determinino situazioni di danno o di pericolo inaccettabili (effetto domino)]; 

6. in caso affermativo, quali siano le misure tecniche necessarie per eliminare la situazione di pericolo, anche in relazione ai tempi di attuazione delle stesse e alla loro eventualedrasticità. Richiedendo l’accertamento di cui al punto 5., relativo ad aspetti medico-epidemiologici, specifiche competenze professionali, si procedeva poi (v. ordinanza resa da questo g.i.p. l’01.06.2011) alla integrazione del collegio peritale con la nomina, quali esperti del settore per i profili riguardanti, per l’appunto, gli aspetti medico-epidemiologici dell’indagine, del professor Annibale Biggeri (professore ordinario di Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Firenze, e direttore della Unità di Biostatistica dell’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica ISPO – Istituto scientifico della Regione Toscana), della professoressa Maria Triassi (medico, professore ordinario di Igiene e Medicina Preventiva presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, e direttore del Dipartimento Assistenziale di Igiene Ospedaliera, Medicina del Lavoro e di Comunità del Policlinico Federico II) e del dottor Francesco Forastiere (medico, direttore dell’Unità Operativa Complessa presso il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario del Lazio), ai quali, all’udienza del 24.06.2011 (v. relativo verbale), venivano demandati i seguenti accertamenti, così rielaborato ed articolato il complesso quesito di cui al precedente punto 5.: Dicano i periti prof.ssa Maria Triassi, prof. Annibale Biggeri e dottor Francesco Forastiere, esaminati eventualmente i dati ambientali ed epidemiologici a disposizione presso ARPA Puglia, le aziende sanitarie e la Regione e ogni altro dato e informazione disponibile presso agenzie pubbliche o private, ed avendo riguardo all’ambiente considerato in relazione ai lavoratori che operano presso lo stabilimento ILVA di Taranto e alla popolazione del/dei vicino/i centro/i abitati: 

1. quali sono le patologie interessate dagli inquinanti, considerati singolarmente e nel loro complesso e nella loro interazione, presenti nell'ambiente a seguito delle emissioni dagli impianti industriali in oggetto 

2. quanti sono i decessi e i ricoveri per tali patologie per anno, per quanto riguarda il fenomeno acuto, attribuibili alle emissioni in oggetto 

3. qual e' l'impatto in termini di decessi e di ricoveri ospedalieri per quanto riguarda le patologie croniche, che sono attribuibili alle emissioni in oggetto. Depositati rispettivamente in data 25.01.2012 e 1.03.2012 gli elaborati della perizia chimica e medico-epidemiologica (inseriti nel faldone n. 9), si procedeva, con le forme stabilite per il dibattimento ex art. 401 comma 5 c.p.p., all’esame dei periti chimici (udienza del 17.02.2012) e dei medici-epidemiologi (udienza del 30.03.2012). L’analisi particolareggiata dei risultati degli accertamenti svolti dai periti in sede di incidente probatorio (e delle ulteriori risultanze agli atti del procedimento) è riservata al prosieguo del presente provvedimento. Appare necessario, tuttavia, premettere che ad entrambe le perizie non può non riconoscersi assoluta attendibilità. Anzitutto, gli accertamenti sono stati svolti dai periti nel rigoroso e costante rispetto del principio del contraddittorio delle parti, e senza che nel corso delle operazioni peritali i difensori e/o i consulenti delle parti abbiano sollevato questioni o eccezioni di sorta, come gli stessi periti hanno confermato nella fase iniziale del loro esame (v. rispettivamente pag. 7 e pag. 24 del verbale da fonoregistrazione dell’udienza del 17.02.2012 e del 30.03.2012), dando atto del clima di “massima tranquillità” (così il dottor Forastiere) nel quale i lavori hanno avuto luogo. Estremo risulta, inoltre, il rigore metodologico con il quale si è proceduto agli accertamenti chimico-ambientali e a quelli medico-epidemiologici, reso evidente dalla esauriente esposizione, tanto in sede di elaborato scritto quanto nel corso dell’esame orale, delle modalità e dei criteri di analisi seguiti, delle acquisizioni scientifiche di riferimento e dei parametri e coefficienti adottati, oltre che dalla coerenza delle stime, sempre ispirate a criteri di prudenza e ragionevolezza, con i dati oggettivi assunti nel corso delle operazioni peritali, tra i quali quelli forniti dalla stessa ILVA e le risultanze della documentazione acquisita dai periti (a tanto ritualmente autorizzati dal g.i.p. ex art. 228 c.p.p.) presso uffici, istituti ed enti pubblici (Ministero dell’Ambiente, Ministero della Salute, I.N.P.S., Istituto Superiore di Sanità, I.N.A.I.L., A.R.P.A. Puglia, ASL di Taranto, Comuni di Taranto, Massafra, Palagiano e Statte, Osservatorio Epidemiologico della Regione Puglia, ecc). Vale, inoltre, a confermare la piena attendibilità delle conclusioni peritali la innegabile coerenza e compatibilità delle stesse con l’intero e composito quadro delle risultanze investigative, tra le quali non è dato rilevare alcun dato od accertamento idoneo ad invalidare dette conclusioni. Anzi, tali risultanze valgono semmai – come vedremo – ad esaltare il carattere decisamente prudenziale-conservativo delle stime dei periti, tanto dei chimici quanto degli epidemiologi. Non sembra trascurabile, poi, il fatto che agli esiti degli accertamenti peritali non sia stata (a tutt’oggi) contrapposta dagli indagati, che pure hanno attivamente partecipato alle operazioni attraverso propri consulenti ritualmente nominati, alcuna propria relazione di consulenza, né l’esame orale dei periti condotto dai difensori degli indagati (si ricorda: RIVA Emilio, RIVA Nicola, CAPOGROSSO Luigi, CAVALLO Angelo e DIMAGGIO Ivan) è valso a far emergere aspetti o elementi in grado di indebolire il pregio e l’attendibilità delle conclusioni formulate dai predetti professionisti. Si avrà modo di fare riferimento, nel corso della presente trattazione, a quanto emerso dall’esame dei periti. In questa sede, sembra opportuno soffermarsi sul fatto che, esaminando i periti chimici all’udienza del 17.02.2012, la difesa degli indagati ha sostanzialmente dedotto l’inutilizzabilità, ai fini dei demandati accertamenti chimico-ambientali, di un documento tecnico europeo di cui, per contro, i periti hanno tenuto conto nelle proprie analisi: trattasi del BRef Iron and Steel Production Draft version del 24 giugno 2011(BREF è acronimo di BAT Reference Report, ossia Rapporto sulle Migliori Tecniche Disponibili – BAT è acronimo di Best Available Techniques, ossia migliori tecniche disponibili, in italiano MTD). 

 Si legge, a tal proposito, nella relazione di perizia chimico-ambientale, al paragrafo 2. relativo alle “Modalità dell’indagine” (v. pagg. 5/6 della relazione): “Al fine di rispondere ai quesiti posti si è proceduto preliminarmente alla ricognizione ed allo studio della seguente documentazione. 

I. Documentazioni tecniche acquisite nel corso delle attività peritali, in contraddittorio con le Parti (elencate nei relativi verbali di sopralluogo) 

2. Documentazione relativa alle attività di campionamento ed analisi svolte dal collegio peritale in contraddittorio con le Parti (elencate nei relativi verbali di sopralluogo) 

3. Documentazione di pubblico dominio sia di natura regolamentare-amministrativa che tecnica, in particolare: - ultima versione del BRef lron and Steel Production Draft version (24 June 2011) issued for the opinion of the IED – Article 13 Forum (redatta dallo specifico Gruppo di Lavoro in sede europea a cui partecipano rappresentanti sia delle istituzioni che della industria, e valutata idonea dal cosiddetto "Forum Articolo 13" prima della sua adozione da parte della comunità europea … - Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'ILVA di Taranto con prot. DVA-DEC-2011- 0000450 del 4 agosto 2011 con avviso pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23 agosto 2011 (sito http://aia.minambiente.it). Sulla base di tale documentazione si è proceduto 

I. ad una analisi tecnica dei diversi processi al fine di individuare gli aspetti rilevanti ai fini delle risposte ai quesiti posti, acquisendo le informazioni necessarie nel corso delle indagini peritali integrando quelle presenti nella documentazione sopra citata 

2. Successivamente si è proceduto ad una caratterizzazione dal punto di vista dell'impatto derivante dalle emissioni in atmosfera, siano esse diffuse che convogliate, al fine di individuare le fonti emissive di particolare rilievo. 3. I profili emissivi relativi ai dati acquisiti direttamente (identificati con riferimento al periodo temporale), sono stati comparati con quelli autorizzati nell'AIA e con quelli indicati nel citato Bref, in particolare nel capitolo definito come BAT Conclusions. In questo sono riportate le prestazioni medie attese derivanti dall'applicazione di una (o di una combinazione) BAT al processo produttivo (le BAT - Best Available Technique, Migliori Tecniche Disponibili - MTD) sono per definizione Available (Disponibili) cioè, secondo la definizione del termine indicata nel D. Lgs 152/06. 

 NOTA I - il D.L.vo 152/06 e s.m.i. Parte Seconda Art. 5 lettera I-ter recita: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli. Tali tecniche, valutate come "disponibili" nel BRef dal TWG (Technical Working Group) debbono considerarsi in linea di principio applicabili agli impianti del comparto produttivo, con la valutazione degli eventuali vincoli impiantistici che ne limitano la pratica implementazione. 

4. Attraverso la comparazione tra i profili emissivi "reali", quelli autorizzati e quelli derivanti dall'applicazione delle BAT è stata valutata l'ampiezza dello scostamento, sia positiva che negativa, rispetto a questi ultimi, individuando le fonti emissive che più si discostavano dalle prestazioni associate alle BAT. Per le prestazioni indicate come intervallo di valori, si è fatto riferimento sia a quello minimo che a quello massimo. 

5. Per le fonti emissive sono stati valutati, ove possibile, gli indicatori emissivi specifici (ad esempio la massa di inquinante per quantità di prodotto) comparando tali indicatori con quelli riportati nel Bref caratterizzanti il panorama impiantistico europeo

6. Per le fonti emissive "critiche" è stato quindi valutato il grado attuale di applicazione delle BAT. Orbene, a fronte dei rilievi difensivi sopra ricordati si osserva anzitutto che all’udienza del 30.03.2012 è stato acquisito il testo della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 28 febbraio 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 8.03.2012) 

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali” [notificata con il numero C (2012) 903]. 

Dette conclusioni – ha disposto la Commissione Europea – “sono stabilite nell’allegato alladecisione”: trattasi esattamente delle BAT indicate nell’ultima versione del BRef lron and Steel Production Draft version del 24 giugno 2011, cui i periti hanno fatto riferimento nel corso degli espletati accertamenti tecnici. 

 Premesso che il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea dispone all’art. 288 (ex articolo 249 del TCE), a proposito degli “Atti Giuridici dell’Unione”, che: Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Il regolamento ha portata generale. 

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi

Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti, prevedendo poi, all’art.297 (ex art. 254 del TCE), che: … … I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Le altre direttive e le decisioni che designano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione. Si riporta il testo della predetta Decisione di Esecuzione della Commissione del 28.02.2012: 

LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) [G.U. L 334 del 17.12.2010, pag. 17], in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, considerando quanto segue: 

1. A norma dell'articolo 13, paragrafo l, della direttiva 2010/75/UE, la Commissione organizza uno scambio di informazioni sulle emissioni industriali con gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale al fine di contribuire all'elaborazione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (best available techniques – BAT) definiti all'articolo 3, paragrafo 11, della direttiva in questione. 

2. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, lo scambio di informazioni riguarda in particolare le prestazioni delle installazioni e delle tecniche in termini di emissioni espresse come medie a breve e lungo termine, ove appropriato, e le condizioni di riferimentoassociate, consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua, l'uso dell'energia e laproduzione di rifiuti; le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, lafattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi, nonché le migliori tecniche disponibili e letecniche emergenti individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui all'articolo 13, paragrafo2, lettere a) e b), della stessa direttiva. 

3. Le “conclusioni sulle BAT”, definite all'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva 2010/7 5/UE, sono l'elemento fondamentale dei documenti di riferimento sulle BAT e riguardano le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito. 

4. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo 2 della direttiva. 

5. L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE stabilisce che l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 13, paragrafo 5, di tale direttiva.  

6. L'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/7 5/UE prevede delle deroghe alla prescrizione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, unicamente laddove i costi legati al conseguimento dei livelli di emissione superino in maniera eccessiva i benefici ambientali in ragione dell'ubicazione geografica, delle condizioni ambientali locali o delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata. 

7. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, le disposizioni in materia di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), si basano sulle conclusioni del controllo descritto nelle conclusioni sulle BAT. 

8. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente riesamina e, se necessario, aggiorna tutte le condizioni di autorizzazione e garantisce che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione. 

9. La decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 20 10/7 5/UE relativa alle emissioni industriali [GU L 146 del 17.05.2011, pag. 3] ha istituito un forum composto da rappresentanti degli Stati, membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale. 

10. A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, il 13 settembre 2011 la Commissione ha ottenuto il parere del forum in questione sul contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per la produzione di ferro e acciaio e lo ha reso pubblico. 

11. Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo l La conclusioni sulle BAT per la produzione di ferro e acciaio sono stabilite nell'allegato alla presente decisione 

Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2012 Alla luce delle disposizioni di detta Decisione, che – si ribadisce – è obbligatoria in tutti i suoi elementi per gli Stati membri della Unione Europea, non può non apprezzarsi la correttezza e fondatezza di quanto opposto dai periti chimici alle obiezioni dei Difensori degli indagati (v. in particolare pagg. 10/19, 35, 46/48, 58/62 del verbale da fonoregistrazionedell’udienza del 17.02.2012), oltre che, ovviamente, la correttezza del metodo d’indagine.In particolare, il BRef in questione costituisce “documento di riferimento sulle miglioritecniche disponibili (best available techniques – BAT)” per gli Stati dell’UE, che, al pari deiprecedenti BRef, non necessita (come i periti hanno ben chiarito) di un formale recepimentonormativo, da parte degli stessi Stati, per assumere efficacia vincolante nei loro confronti. 

 Trattasi di un documento tecnico che consacra formalmente e stabilisce ufficialmente, per gli Stati dell’UE, quali siano le migliori tecnologie, i migliori strumenti, le migliori procedure operative, ecc., disponibili nel campo della produzione di ferro e acciaio, ai fini della prevenzione e riduzione dell’inquinamento da emissioni industriali. Mette conto sottolineare, in questa sede, che al forum (TWG - Technical Working Group) per la elaborazione del predetto documento europeo di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE,hanno preso parte attiva, oltre a rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni nongovernative che promuovono la protezione ambientale, rappresentanti delle industrie interessate tra cui in prima fila – trattandosi dell’acciaieria più grande d’Europa rappresentanti dell’ILVA s.p.a. di Taranto. Essa, dunque, sa bene quali siano le migliori tecniche disponibili per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento da emissioni industriali, cosicché non può invocare alcuna buona fede per giustificare le persistenti, gravissime inerzie accertate nel corso delle indagini, di cui si dirà nel prosieguo, che costituiscono solo il frutto di una pervicace politica aziendale ispirata esclusivamente dalla logica del profitto, a detrimento della tutela dell’ambiente e della salute dei lavoratori e dei cittadini. 

 Non può essere sfuggita, poi, ai vertici dell’ILVA l’importanza (evidenziata anche dai periti chimici in sede di esame) rivestita dalle disposizioni comunitarie espressamente richiamate dalla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea sopra riportata, che ancorano ai non superabili “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT” i valori limite di emissione che l’autorità competente statale è tenuta a fissare e a far rispettare, sia in sede di rilascio dell’autorizzazione sia successivamente [v. paragrafi 4), 5) e 8) della Decisione]. 


[APPENDICE] Ai fini di una più agevole lettura del presente provvedimento, appare opportuno, infine, fornire sommarie indicazioni su termini di natura tecnico-scientifica ovvero su organismi nazionali o internazionali, che nella motivazione saranno individuati con acronimi. PTS = Polveri totali sospese nell’aria PM10 = Particulate Matter, ossia Materia Particolata (in piccole particelle)

Polveri in sospensione nell’atmosfera sotto forma di particelle microscopiche, il cui diametro è uguale o inferiore a 10 μ/m (10 micron, millesimi di millimetro). E’ una miscela di elementi metallici e composti chimici organici ed inorganici dotati di differente tossicità per l’uomo, quando individualmente considerati, e che possono avere tra loro un’azione sinergica. PM2,5 = Polveri in sospensione nell’atmosfera, il cui diametro è uguale o inferiore a 2,5 μ/m (2,5 micron, millesimi di millimetro). PCB = Policlorobifenili 
PCDD = Policlorodibenzo- diossine 
PCDF = Policlorodibenzo-furani 
PCB-dl (PCB dioxine-like) = gruppo di congeneri dei PCB individuati come “diossina simili”; presentano caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche paragonabili a diossine e furani Viene classificata come sicuramente cancerogena e inserita nel gruppo 1, Cancerogeni per l'uomo dalla IARC, dal 1997, la TCDD (tetraclorodibeno-p-diossine). 
IPA = Idrocarburi Policiclici AromaticiBenzo(a)pirene = congenere degli IPA, cancerogeno Vari IPA sono stati classificati dalla I.A.R.C. – Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (1987) come "probabili" o "possibili" cancerogeni per l'uomo, mentre il benzo(a)pirene è stato recentemente (2008) riclassificato in categoria 1 come "cancerogeno per l'uomo" [invero, all’udienza del 30.03.2012 – v. pagg. 90/92 del verbale da fonoregistrazione) i periti epidemiologi hanno ricordato come il benzo(a)pirene sia una sostanza sicuramente cancerogena, dichiarata tale dalla I.A.R.C., Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro]. 

La concentrazione dell’inquinante può essere espressa in μg/m3 o in mg/m3. μg/m3 = microgrammo (milionesimo di un grammo) per metro cubo d'aria analizzata mg/m3 = milligrammo (millesimo di un grammo) per metro cubo d'aria analizzata. 
NO2 = Diossido di azoto 
SO2 = Diossido di zolfo 
HCL = Acido cloridrico 
H2S = Acido solfidrico 
COV = Composti organici volatili 
CO = Monossido di carbonio 
O2 = Ossigeno 
AIA = Autorizzazione Integrata Ambientale 
ISPRA (ex APAT) = Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
EPA = Environmental Protection Agency - Agenzia federale USA per la protezione ambientale 
WHO = World Health Organization – Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
IPPC = Integrated Pollution Prevention and Control - Comitato intergovernativo dell’Unione Europea, che si occupa di aumentare le “prestazioni ambientali” dei complessi industriali soggetti ad autorizzazione IPTS = Institute for Prospective Technological Studies, Istituto di ricerca europeo con sede a Siviglia Prossimamente, la terza parte del provvedimento del Gip di Taranto
http://www.sudcritica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=470:ilva-seconda-parte&catid=34:cronaca-nazionale&Itemid=27



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